Corte costituzionale, 22 dicembre 2023, n. 224 

Enti locali – Fondo di rotazione – Modalità di utilizzo – Procedura di riequilibrio – Bilancio – Contabilità pubblica

Sono costituzionalmente illegittimi:

  • l’art. 43, comma 1, del DL 133/2014 nella parte in cui non prevede che l’utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), deve avvenire solo a titolo di cassa;
  • l’art. 43, comma 2, del d.l. n. 133 del 2014 nella parte in cui non prevede che è garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. L’autonomia  della  funzione  retributiva  dei  diritti  di  rogito  ha  trovato,  in  effetti,  conferma  nella giurisprudenza amministrativa, secondo la quale tali proventi costituiscono un “compenso ulteriore” per una particolare  attività,  «alla  quale  è  correlata  una  responsabilità  di  ordine  speciale  e  sorgono  con  l’effettiva estrinsecazione della funzione di rogante, la quale, ancorché di carattere obbligatorio, eccede l’ambito delle attribuzioni  di  lavoro  normalmente  riconducibili  al  pubblico  impiego».