Consiglio di Stato, sez. VII, 29 settembre 2023, n. 8598
Demanio marittimo – Subingresso nella concessione – Rapporto di fiducia – Diniego
L’elemento della fiducia che è alla base dell’attribuzione di diritti di privativa o di esclusiva su beni pubblici deve sussistere sia durante l’esecuzione del rapporto, sia a monte della stipula della concessione-contratto, dovendo l’Amministrazione distinguere, nell’ambito della platea degli aspiranti, fra coloro che hanno serbato comportamenti rispettosi della legge e coloro che, invece, come il legale rappresentante della società ricorrente, ha mostrato un atteggiamento disinvolto nell’utilizzare il bene pubblico e per finalità personali addirittura incompatibili con il perseguimento della pubblica utilità.
Il rapporto di fiducia deve necessariamente intercorrere tra l’ente concedente e il concessionario, rientrando certamente fra i doveri del concessionario (o di chi subentra) il rispetto dei vincoli paesaggistici.
Non può ritenersi irragionevole, né illogica, la scelta dell’ente concedente di valutare il comportamento complessivo, anche passato, del soggetto che aspira ad ottenere la concessione, essendo anzi del tutto plausibile che l’Amministrazione restringa la platea dei soggetti meritevoli a quelli solamente che abbiano dimostrato di sapere usare il bene pubblico compatibilmente con l’interesse pubblico generale, anziché soltanto per le proprie finalità utilitaristiche.