– Rapporto obbligatorio – Somma urgenza – Sussidiarietà

La Cassazione ha affermato che in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le prestazioni siano rese in favore dell’ente al di fuori dello schema procedimentale di spesa previsto dall’art. 191 del d.lgs. n. 267/2000, il rapporto obbligatorio relativo alla controprestazione sorge direttamente con l’amministratore, il funzionario o il dipendente che ha consentito la prestazione, con conseguente esclusione dell’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. nei confronti dell’ente, per difetto del requisito della sussidiarietà. L’ente può riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 TUEL, ma a tal fine non è sufficiente il mero comportamento degli organi rappresentativi, occorrendo una apposita deliberazione dell’organo competente che riconosca l’utilità dell’arricchimento e ne verifichi la compatibilità con gli equilibri di bilancio. Anche nei lavori pubblici di somma urgenza ex art. 191, comma 3, TUEL è necessario un espresso atto di riconoscimento della spesa da parte del Consiglio comunale.