Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, 18 luglio 2026, n. 23488
Enti locali – Tributi locali – ICI – Esenzione per l’abitazione principale ex art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 – Presunzione derivante dalle risultanze anagrafiche – Prova contraria a carico del contribuente – Corte cost. sentenza n. 112 del 24 giugno 2025 – Dimora abituale del nucleo familiare del contribuente – Necessità – Esclusione
La Cassazione ha affermato che in tema di ICI risulta illegittimo il vincolo di coabitazione del nucleo familiare per l’accesso ai benefici fiscali sull’immobile di proprietà, essendo sufficiente a tal fine, la dimora abituale e la residenza anagrafica del singolo contribuente. Pertanto, In tema di ICI, ai fini dell’esenzione prevista dall’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 504/1992, come modificato dall’articolo 1, comma 173, lett. b, della Legge n. 296/2006, per abitazione principale, corrispondente, salvo prova contraria, a quella di residenza anagrafica, si intende, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 112 del 2025, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, senza che sia necessario che ivi dimori anche il suo nucleo familiare.
