Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 27 luglio 2026, n. 24055

Lavoro pubblico privatizzato – Crediti retributivi – Prescrizione – Termine di decorrenza

La Cassazione ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato – sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine – decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un’apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.

Il medesimo principio è stato affermato anche nelle ipotesi in cui la formale qualificazione del rapporto di lavoro, diverso da contratto a tempo determinato, come nella specie, non impedisca di accertare che, in base alle modalità concrete di svolgimento, esso si sia configurato come lavoro subordinato, con conseguente insorgenza ex art. 2126 c.c. del diritto del lavoratore alle differenze di retribuzione (così, Cass. Sez. L, 30/04/2024, n. 11622, in tema di rapporto formalmente intrattenuto come lavoro socialmente utile).