Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 5 giugno 2026, n. 10413

Pianificazione paesistica – Tutela paesistica – Competenza – Sviluppo urbanistico – Dichiarazione di notevole interesse pubblico – Natura giuridica

Si osserva che la disciplina di tutela paesaggistica di cui agli artt. 136 e ss. del Codice non prevede alcun tipo di limitazione nei confronti di iniziative di tutela nel caso di aree già sottoposte a pianificazione regionale, trattandosi di poteri e funzioni nettamente distinte. Sul punto si rinvia al consolidato orientamento giurisprudenziale, già condiviso anche da questa Sezione, secondo cui quello disciplinato dall’art. 138, co. 3 è un potere ministeriale, teso alla salvaguardia di un interesse costituzionalmente riconosciuto, del tutto speciale e autonomo rispetto a quello attribuito alle Regioni, oltre che svincolato dalle valutazioni sottese alla pianificazione paesistica: «la normativa dettata da Codice dei beni culturali ha attribuito al Ministero un potere dichiarativo che concorre con quello della Regione (…) ed è oltretutto destinato ad imporsi sulla pianificazione paesaggistica territoriale, dovendo la dichiarazione ministeriale essere recepita nel corpo del P.T.P.R. giusta il disposto dell’art. 143, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 42 del 2004. Ciò anche considerato che le valutazioni prodromiche all’approvazione del P.T.P.R. sono rese in una sede destinata, in ragione del contenuto proprio del PTPR, ad assumere in considerazione congiuntamente gli interessi sottesi al paesaggio e quelli, facenti capo alla Regione, proiettati piuttosto verso il governo del territorio, secondo un contemperamento, che, ai soli fini della pianificazione regionale, pone a raffronto le esigenze di sviluppo urbanistico con quelle di tutela dell’ambiente. Queste ultime, tuttavia, restano dotate di un valore primario e assoluto (Corte cost. sentenza n. 367 del 2007 e n. 101 del 2010), che le rende prevalenti su ogni altro profilo di pianificazione. Non si può pertanto escludere che lo Stato, al quale spetta tutelare tale valore, ravvisi la necessità di vincolare beni, quand’anche in sede di pianificazione paesaggistica essi siano sfuggiti a previsioni conservative. Ciò può dunque accadere nell’ambito di un procedimento (quello regolato appunto dall’art. 138, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004) ove è l’interesse ambientale a trovare considerazione in via preminente, e ad imporsi laddove sia dichiarato (e, dunque, non costituito, ma portato alla luce) il carattere di notevole interesse pubblico di un bene. In forza di tali considerazioni, non può perciò reputarsi viziata da eccesso di potere la scelta statale di riassumere in considerazione, al di fuori del procedimento di formazione del piano e ad una certa distanza di tempo, la natura del territorio in oggetto, recuperando il livello di tutela più elevato che la stessa Regione, in sede di adozione del PTPR, aveva ritenuto congruo […] Ne consegue che l’apposizione di un vincolo dichiarativo, volto ad apprestare o rafforzare una tutela su aree comunque già contemplate e tutelate dal P.T.P.R., di per sé non è censurabile, anche qualora scollegata dai contenuti del piano territoriale già approvato, in quanto espressiva di un potere ex lege riservato all’autorità statale» (cfr. T.A.R. Lazio, II quater, 9 dicembre 2024, n. 22213).

La dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante un’area “vasta” non è espressione di una funzione di pianificazione, costituendo, per l’appunto, esercizio di un diverso ed autonomo potere, che è attribuito alla competente autorità statale in attuazione dell’art. 9 Cost. e non acquisisce tale funzione per il mero fatto dell’integrazione nel piano. In sede di esercizio del potere di cui si tratta, inoltre, “il principio di leale cooperazione tra le amministrazioni pubbliche e, in particolare, tra il Ministero e le Regioni (posto dall’art. 133 del codice) si concreta […] nella disciplina di cui al medesimo comma 3 dell’art. 138, che prevede il parere obbligatorio ma non vincolante della regione (da rendere entro trenta giorni dalla richiesta).