Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 30 luglio 2026, n. 4795
Servizi pubblici – Servizi funerari – Trasporto funebre – Principi di libertà di iniziativa economica e di concorrenza – Rilascio autorizzazione – Diritti fissi
È opportuno dare atto del venir meno del potere di imporre il diritto fisso per il mero trasporto funebre di cui all’art. 19 co. 2 e 3 del D.P.R. n. 285/1990. Come affermato dalla Corte di cassazione, sez. I, con sentenza 6 giugno 2005, n. 11726, l’art. 1, n. 8, del r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578, recante il testo unico delle disposizioni sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, deve ritenersi abrogato nella parte in cui consentiva all’autorità amministrativa di disporre l’assunzione in privativa del servizio di trasporto funebre. La pronuncia ha, infatti, ravvisato l’incompatibilità della disciplina previgente con l’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo cui i servizi riservati in via esclusiva ai Comuni e alle Province devono essere individuati dalla legge e non possono dipendere da una determinazione discrezionale dell’Amministrazione. Il servizio di trasporto funebre ricade, pertanto, in un settore assoggettato ai principi di libertà di iniziativa economica e di concorrenza.
La giurisprudenza, e in particolare C.d.S., sez. II, Sent. n. 2946/2021 ha, conseguentemente, chiarito che, venuto meno il potere comunale di istituire una privativa sul servizio di trasporto funebre per effetto della legge n. 142/1990, poi confluita nel d.lgs. n. 267/2000, il Comune non può più esigere il diritto fisso previsto dall’art. 19, commi 2 e 3, del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ove tale diritto sia collegato al trasporto funebre in quanto tale. Il servizio di trasporto funebre a pagamento può, dunque, essere svolto da tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, non essendo più configurabile un regime di esclusiva in favore dell’ente comunale. Resta, tuttavia, salva la possibilità per il Comune di istituire, ai sensi dell’art. 149, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 267/2000, un diritto fisso riferito non già all’esecuzione del trasporto funebre, bensì all’attività amministrativa necessaria per il rilascio della relativa autorizzazione. In tal modo, il diritto in questione si configura, pertanto, come una tassa destinata al finanziamento di servizi indivisibili posti a carico della finanza locale e ormai estranei al soppresso regime di privativa.
