Consiglio di Stato, sez. IV, 5 agosto 2026, n. 6350

Pianificazione urbanistica – Piani comunali per gli insediamenti produttivi – Natura unitaria – Effetti – Concessione in superficie – Canone

Per effetto di quanto disposto dall’art. 27 della l. n. 865/1971 ai piani per gli insediamenti produttivi si applicano le disposizioni della l. 18 aprile 1962 n. 167 (“Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare”).

Le disposizioni dell’art. 10 della l. n. 167/1962 sono state sostituite da quelle di cui all’art. 35 l. n. 865/1971, che, al comma 12, dispone quanto segue:

“I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all’ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l’acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167;…” (comma sostituito dall’art. 3, comma 63, l. 23 dicembre 1996, n. 662 e, successivamente, così modificato dall’art. 7, comma 5, l. 30 aprile 1999, n. 136).

In materia di edilizia residenziale pubblica la giurisprudenza ha avuto modo di enunciare i seguenti principi (applicabili anche ai piani comunali per gli insediamenti produttivi): – in applicazione dell’art. 35, comma 12, della l. 865 del 1971, il prezzo della cessione delle aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari deve assicurare al Comune – in applicazione del principio di perfetto pareggio economico, operante anche prima dell’entrata in vigore della l. n. 662 del 1996 – la copertura di tutte le spese sostenute per l’acquisizione delle aree, ivi comprese quelle riguardanti i giudizi relativi alla determinazione delle indennità di esproprio. Il Comune può, pertanto, agire nei confronti degli assegnatari degli alloggi realizzati dalla cooperativa edilizia concessionaria, per ottenere il pagamento “pro quota” dei maggiori oneri derivanti da tale contenzioso, potendo a loro volta gli assegnatari opporre la negligenza dell’ente nella gestione della lite, quale causa dell’insorgenza delle ulteriori spese (Cassazione civile Sez. I, ordinanza 7 luglio 2022 n. 21572); – in tema di edilizia popolare ed economica, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, che dev’essere previsto nella convenzione di cui all’art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971, deve assicurare al Comune – in applicazione del principio del perfetto pareggio economico, disposizione inderogabile idonea ad integrare automaticamente il contenuto della convenzione – la copertura dei costi di acquisizione delle aree destinate alla realizzazione dei piani e delle sole opere di urbanizzazione funzionali alla loro edificabilità, sicché l’ente è legittimato a pretendere l’eventuale differenza ove nella suddetta convenzione quel corrispettivo sia stato erroneamente determinato in misura inferiore ai costi effettivi (Cassazione civile, Sez. I, 2 luglio 2020 n. 134595).

In altri termini, l’art. 35, comma 12, l. n. 865/1971 stabilisce che i corrispettivi della concessione in superficie ed i prezzi delle aree cedute in proprietà “devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune…”; si tratta di un elemento letterale che giustifica l’applicazione del criterio di riparto dei maggiori oneri sostenuti dal Comune, indipendentemente dalle vicende soggettive della singola area.

La natura unitaria del piano per gli insediamenti produttivi non consente di scindere la posizione degli assegnatari delle aree ricomprese nel piano in base alla modalità di acquisto da parte del Comune delle aree ricomprese nel predetto piano (decreto di esproprio; provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001; transazione).