Tar Campania, Napoli, sez. II, 7 settembre 2026, n. 5130

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Presupposti – Onere probatorio

Compete al privato che avanza richiesta di condono la dimostrazione dell’esistenza dei presupposti necessari a fruire del beneficio, ivi compreso quello relativo al rispetto del termine di legge per l’ultimazione delle opere da sanare; in termini, questo Tar ha osservato: “L’onere probatorio relativo all’epoca di realizzazione di un’opera in data antecedente a quella fissata dalla singola legge come termine ultimo per ottenere il condono grava sul privato che lo richiede. La stessa deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi, tra l’altro, negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate. Essendo l’attività edificatoria suscettibile di puntuale documentazione, i principi di prova oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio, quanto nel tempo, si rinvengono nei ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, laddove la prova per testimoni è del tutto residuale.