Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 21 maggio 2026, n. 15588

Tributi locali – Tassa rifiuti (TARSU) – D.Lgs. n. 507/1993, artt. 62, 66, 68 – Potestà regolamentare comunale – Assimilazione di utenze non tipizzate – Discrezionalità tecnica – Rigetto

La potestà regolamentare del Comune in materia di classificazione delle utenze ai fini della tassa sui rifiuti (TARSU) ha natura ampiamente discrezionale. In base a un’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 68 del d.lgs. n. 507/1993, le categorie di attività indicate dalla norma statale sono meramente esemplificative, consentendo all’ente locale di ricondurre un’attività non espressamente tipizzata, quale un villaggio turistico, a una categoria esistente, come quella degli alberghi con ristorante, per affinità di destinazione e potenziale produttività di rifiuti. Tale operazione non costituisce applicazione analogica, ma un’assimilazione per categoria che rientra nella discrezionalità tecnica di orientamento politico-amministrativo, come tale insindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogica o irragionevole.

Il presupposto impositivo del tributo è la detenzione o occupazione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti, a prescindere dall’utilizzo effettivo. Ne consegue che l’uso stagionale di una struttura, derivando da una scelta soggettiva del contribuente, non integra la condizione di “obiettiva impossibilità di utilizzo” richiesta dall’art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993 per l’esenzione totale. La concessione di una riduzione tariffaria per l’uso stagionale è rimessa alla facoltà discrezionale dell’ente impositore e richiede un’esplicita previsione regolamentare, la cui applicazione è condizionata alla denuncia del contribuente e alla sussistenza dei presupposti da essa previsti.

In tema di riparto dell’onere probatorio, spetta all’amministrazione dimostrare la fonte dell’obbligazione tributaria, ossia la sussistenza del presupposto impositivo, mentre grava sul contribuente la prova dei fatti che costituiscono eccezione alla regola generale, quali le condizioni per beneficiare di esenzioni o riduzioni. Tale principio, conforme all’art. 2697 c.c., non è modificato dall’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, norma che peraltro, avendo natura sostanziale, non ha efficacia retroattiva e si applica esclusivamente ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.