Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, 28 aprile 2026, n. 11513
Pubblica amministrazione – Contratti – Azione di ingiustificato arricchimento – Nullità del contratto concluso dalla P.A. per inosservanza della forma scritta ad substantiam – Carattere ostativo – Esclusione – Fondamento – Esercizio dell’azione da parte della P.A. – Ammissibilità – Ripetizione di indebito – Sussidiarietà ex art. 2042 c.c. – Condizioni
La nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione senza l’osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l’esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale di cui all’art. 1418, comma 2, c.c., per contrasto con l’ordine pubblico o in caso di frode alla legge. L’azione può essere esercitata – alle medesime condizioni – anche dalla P.A. che abbia subito un depauperamento patrimoniale dall’esecuzione del contratto nullo.
La Suprema Corte, inoltre, ha stabilito che in caso di nullità del contratto, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario rispetto all’azione di ripetizione dell’indebito disciplinata dall’art. 2033 c.c. ed è proponibile se quest’ultima è preclusa in virtù dei limiti che ne condizionano l’esperimento, ossia in caso di carenza ab origine dei presupposti fondanti la relativa domanda.
