Tar Veneto, Venezia, sez. I, 16 giugno 2026, n. 1326

Sicurezza urbana – Divieti di stazionamento o di occupazione – Sanzioni – Ordine di allontanamento – Natura giuridica – Durata – Proporzionalità – Ipotesi applicative – Onere motivazionale attenuato – Libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di riunione pacifica

L’art. 9 del decreto legge n. 14 del 2017, nel disciplinare le misure poste a tutela del decoro e della fruizione di particolari luoghi, prevede, al comma 1, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e del contestuale ordine di allontanamento nei confronti di chi ponga in essere condotte che impediscano l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture e dei luoghi tutelati, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione degli spazi ivi contemplati. Il comma 3 consente, poi, ai regolamenti di polizia urbana di individuare ulteriori aree cittadine, tra le quali quelle su cui insistono complessi monumentali, luoghi della cultura o aree comunque interessate da consistenti flussi turistici, alle quali si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.

Il Consiglio di Stato ha di recente chiarito che la disposizione non postula la dimostrazione di una preclusione totale o materiale al passaggio, essendo invece sufficiente che la condotta ponga in pericolo o comunque limiti la regolare accessibilità e fruizione del luogo tutelato; l’accertamento dell’intralcio esige, in tale prospettiva, un apprezzamento complessivo della natura del bene e del contesto nel quale la condotta si inserisce, giacché, nei contesti monumentali, la fruizione del bene non si esaurisce nel profilo strettamente viabilistico, ma abbraccia l’insieme delle modalità attraverso cui esso è goduto dalla collettività, anche nella sua dimensione percettiva e visiva.

L’ordine di allontanamento è, per sua natura, un provvedimento sintetico, anche perché redatto in un contesto operativo che impone l’immediatezza dell’intervento.

In materia di ordine di allontanamento, la giurisprudenza amministrativa reputa sufficiente la motivazione che consenta di individuare il fondamento normativo e i presupposti fattuali della misura, senza esigere una più diffusa analiticità allorché la condotta e il luogo risultino chiaramente identificati.

La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di riunione pacifica integrano posizioni giuridiche fondamentali di primario rilievo; esse, tuttavia, non comprendono il diritto di svolgere qualsiasi iniziativa, in qualunque luogo e con qualsivoglia modalità, senza riguardo agli altri interessi pubblici, collettivi e individuali che, ancorché solo incidentalmente, vengano in rilievo. Gli artt. 10 e 11 CEDU consentono, del resto, restrizioni previste dalla legge e necessarie, in una società democratica, alla tutela della sicurezza, dell’ordine pubblico, dei diritti altrui e, più in generale, delle esigenze di ordinata convivenza negli spazi comuni.

Una manifestazione, ancorché pacifica, resta pur sempre assoggettata alle regole che disciplinano l’uso degli spazi pubblici, tanto più quando si svolga in un luogo di particolare pregio, caratterizzato da un flusso pedonale intenso e da una funzione essenziale di collegamento urbano. La proporzionalità della misura deve, inoltre, essere apprezzata in concreto. L’ordine di allontanamento di cui all’art. 9 ha durata legale di quarantotto ore, è adottato contestualmente all’accertamento della condotta e assolve a una funzione preventiva, diretta a ripristinare la regolare fruizione del luogo. Il Consiglio di Stato ha chiarito, al riguardo, che tale misura amministrativa tipizzata non presuppone l’accertamento di un pericolo grave o imminente per la sicurezza pubblica, né la reiterazione della condotta, e non è sproporzionata quando sia applicata nei limiti temporali previsti dalla legge, in relazione a una condotta vietata e posta in essere in un’area di rilevante pregio storico e turistico. Si tratta, in altri termini, di una misura temporalmente circoscritta e funzionalmente correlata alla cessazione dell’illecito assetto di fatto, la cui incidenza sulle libertà invocate non eccede quanto strettamente necessario alla salvaguardia del bene giuridico protetto.

L’ordine di allontanamento previsto dall’art. 9, comma 1, e disciplinato dall’art. 10, comma 1, del decreto legge n. 14 del 2017 costituisce una misura amministrativa tipizzata, accessoria all’accertamento di specifiche condotte incidenti sulla fruizione di luoghi sensibili. Essa è rigorosamente circoscritta nel tempo, è adottata dall’organo accertatore, deve essere motivata, perde efficacia decorso il termine di quarantotto ore ed è soggetta al sindacato giurisdizionale. Ne discende che la misura non postula, né potrebbe postulare, un giudizio generale sulla pericolosità sociale del destinatario, poiché non è finalizzata alla prevenzione di reati sulla base di un profilo soggettivo, ma al ripristino immediato della regolare fruizione di determinati luoghi pubblici. L’art. 16 Cost. non esclude che la libertà di circolazione possa subire limitazioni previste in via generale dalla legge, per finalità riconducibili alla sicurezza urbana e alla tutela dell’ordinata fruizione degli spazi pubblici. Nel caso dell’ordine di allontanamento, la limitazione trova base nella legge statale, è ancorata a condotte tipizzate, opera in luoghi determinati o determinabili secondo criteri normativi, ha durata contenuta e deve essere sorretta da motivazione. Non ricorre, dunque, una restrizione arbitraria o discriminatoria nei confronti di singoli o gruppi, ma una misura generale applicata in ragione di una condotta concretamente accertata.

Le garanzie elaborate con riferimento a misure fondate su giudizi soggettivi di pericolosità non possono essere trasposte meccanicamente a un ordine amministrativo di durata quarantotto ore, collegato alla violazione di regole che presidiano la fruizione di luoghi sensibili.