Consiglio di Stato, sez. VII, 21 maggio 2026, n. 4121

Concessioni amministrative – Concessioni di beni e servizi – Concessioni balneari – Bandi – Indennizzo concessionario uscente – Limiti – Proroga ex lege fino al 30 settembre 2027 – Compatibilità con il diritto dell’Unione europea

Il diritto del concessionario uscente al riconoscimento di un indennizzo da parte del subentrante è subordinato alla prova dell’esistenza di “investimenti effettuati e non ancora ammortizzati” al termine della concessione. La mancata adozione del decreto ministeriale recante i criteri per la quantificazione degli indennizzi non giustifica il mancato avvio delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. Analogamente la mancata previsione dell’indennizzo nel bando di gara non ne giustifica la revoca.

La proroga prevista dall’art. 3 della l. n. 118/2022, come modificato dal d.l. n. 131/2024, fino alla conclusione delle procedure selettive e comunque non oltre il 30 settembre 2027, non è incompatibile con la direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE, quando opera come misura transitoria funzionale allo svolgimento delle gare e non come strumento volto a ritardarne l’espletamento. Essa assume natura di proroga tecnica, coerente con l’obbligo di procedere all’affidamento mediante procedure concorrenziali.