Consiglio di Stato, sez. V, 23 aprile 2026, n. 3159
Provvedimento amministrativo – Accesso civico generalizzato – Nozione – Presupposti – Istanze massive – Esclusione
L’accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, senza necessità di motivazione, purché la richiesta sia funzionale al controllo sull’attività amministrativa e non espressione di un interesse esclusivamente privatistico.
È legittimo il rigetto dell’istanza di accesso civico generalizzato avente carattere massivo, specie ove le richieste, concentrate in un ristretto arco temporale, siano riconducibili a un unico centro di interesse e risultino sproporzionate rispetto alle esigenze di buon andamento dell’azione amministrativa.
