Consiglio di Stato, sez. V, 29 gennaio 2026, n. 780

Procedura di gara pubblica – Offerta economica – Offerta dimensionalmente eccedentaria – Discrezionalità – Esclusione dalla gara – Principio di par condicio

Deve escludersi che il superamento dei limiti dimensionali dell’offerta possa comportare l’esclusione dalla gara, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione; dall’altro lato, si deve ammettere che la commissione possa procedere alla valutazione utile della “offerta dimensionalmente eccedentaria”, espungendo dunque le parti di minore rilevanza, senza che sia necessitata (sul piano giuridico) l’esclusione dei contenuti della parte conclusiva dell’offerta.

Difatti, la regola del limite dimensionale è posta a tutela delle esigenze di speditezza della procedura valutativa e della stazione appaltante, con la conseguenza che ogni valutazione al riguardo è rimessa alla stessa amministrazione, senza che con ciò possa determinarsi alcun vulnus al principio di par condicio.