Consiglio di Stato, sez. VII, 25 novembre 2025, n. 9270
Pianificazione urbanistica – Vincolo cimiteriale – Natura giuridica – Effetti – Insanabilità degli abusi – Inderogabilità – Eccezioni – Deliberazione del Consiglio comunale – Condizioni –
Il vincolo di cui all’art. 338, r.d. n. 1265 del 1934 deve considerarsi di carattere assoluto e tale da imporsi anche su contrastanti previsioni del piano regolatore generale non consentendo, pertanto, di allocare all’interno della fascia di rispetto né edifici destinati alla residenza, né altre opere non precarie comunque incompatibili con i molteplici interessi che tale fascia intende tutelare.
Il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto. Esso ha natura conformativa e, salve ipotesi tassative, inderogabile, prevalendo anche su eventuali previsioni di tipo diverso contenute negli strumenti urbanistici.
D’altra parte è vero che lo stesso art. 338, comma 5, del testo unico delle leggi sanitarie, nel testo novellato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, prevede che il consiglio comunale possa consentire la trasformazione delle aree comprese nella fascia di rispetto cimiteriale non solo per dare esecuzione ad un’opera pubblica ma anche per l’attuazione di un intervento urbanistico privato, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie: tuttavia la possibilità di deroga è normativamente prevista soltanto per interventi futuri, ossia per l’esecuzione di un’opera pubblica ovvero per l’attuazione di un intervento urbanistico privato.
Non è invece consentita alcuna deroga per sanare illeciti edilizi, neanche qualora vi sia il parere favorevole della azienda sanitaria.
In altri termini, non sono ammissibili deroghe al vincolo cimiteriale per interessi privati.
È stato condivisibilmente affermato che, in tema di vincoli urbanistici, specificatamente riferiti alla fascia di rispetto cimiteriale, vale il principio secondo cui ogni costruzione, opera o intervento realizzati in violazione del predetto vincolo risulta radicalmente incompatibile con le finalità ivi perseguite, quali la tutela igienico-sanitaria, la salvaguardia della sacralità dei luoghi destinati a inumazione e sepoltura e la preservazione di un’area per espansione cimiteriale. Ciò comporta l’inedificabilità assoluta di taluni spazi, precludendo, indipendentemente dalla natura o dimensione dell’intervento edilizio, la possibilità di ricondurre a conformità opere abusivamente realizzate mediante sanatoria. Tale impostazione trova conferma nella rigorosa applicazione dei principi che regolano il vincolo cimiteriale, configurandolo come ostacolo insormontabile alla regolarizzazione di manufatti edificati senza i necessari titoli abilitativi, in sfida alle normative urbanistiche e agli interessi pubblici tutelati.
La giurisprudenza ha altresì precisato che il vincolo di rispetto cimiteriale riguarda anche i fabbricati sparsi: l’assolutezza del vincolo opera, infatti, con riferimento ad ogni singolo fabbricato e per ogni tipo di costruzione trattandosi di un divieto di edificazione posto a tutela della natura e della salubrità dei luoghi, sicché non può ammettersi alcuna distinzione in ragione delle concrete peculiarità dei manufatti, riguardando anche gli eventuali manufatti (in ipotesi) pertinenziali.
Trattasi di vincolo che preclude il rilascio della concessione, anche in sanatoria (ai sensi dell’art. 33 legge 28 febbraio 1985 n. 47), senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati dal vincolo.
