Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. I, 12 settembre 2025, n. 25077
Immobili – Indennità per l’utilizzo senza titolo di immobili – Riduzione del 15% ex art. 3, comma 4, d.l. n. 95/2012 – Decorrenza
La riduzione del 15%, prevista dall’art. 3, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 135 del 2012 (come modificato dall’art. 24, comma 4, lett. a, del d.l. n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 89 del 2014), per le indennità dovute per l’utilizzo a fini istituzionali di immobili, in assenza di titolo, da parte delle Amministrazioni centrali, come individuate dall’Istat ai sensi dell’art. 1, comma 3, della l. n. 196 del 2009, nonché dalle Autorità indipendenti, si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012.
