Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 17 ottobre 2023, n. 764

Installazione impianti telefonia mobile – Autorizzazione – Assenza titolo edilizio – Diniego

Gli impianti di trasmissione radiomobile non sono soggetti all’applicazione della normativa edilizia generale, ma solamente alle norme speciali di cui agli artt. 87 [ora art. 43] e ss. D.lgs. 259/2003, le quali comprendono e assorbono anche le verifiche di tipo edilizio.

Gli artt. 86 e 87, d.lgs. n. 259/2003, nel disciplinare il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti di telefonia mobile, prevedono un procedimento autorizzatorio tendenzialmente unico, capace di assorbire ogni giudizio di conformità urbanistica, assolvendo anche alle funzioni del relativo titolo abilitativo edilizio. Pertanto, il Comune non può pretendere che l’istante sottoponga il progetto a un separato procedimento autorizzatorio ai fini della verifica della conformità edilizia della stazione radio base. Solo nel caso in cui sia necessario, per la presenza di un vincolo paesaggistico, l’azienda interessata è onerata di munirsi del parere della preposta autorità sulla compatibilità paesaggistica. Ciò non comporta che non siano applicabili, ai fini della validità dell’autorizzazione, valutazioni edilizie ed urbanistiche da parte del Comune, bensì che queste ultime sono ricomprese nel procedimento unico di cui all’art. 87 D.lgs. n. 259/2003, in concordanza con la semplificazione del procedimento autorizzatorio che caratterizza la fattispecie a tutela dell’interesse pubblico alla sollecita definizione del procedimento.