Tar Lazio, Latina, sez. II, 14 settembre 2023, n. 667
Intervento di nuova costruzione – Titolo edilizio – Procedimento di rilascio – Termini – Sospensione
In generale, il procedimento di rilascio del permesso di costruire deve essere definito nei termini previsti dall’art. 20 D.P.R. n. 380/01, che, d’altro lato, non prevede che il procedimento possa essere sospeso a discrezione dell’amministrazione.
La possibilità di una sospensione del procedimento, oltre che nelle ipotesi previste, non può essere esclusa in termini generali e astratti, potendo essere ammessa, quantomeno: a) allorché essa sia disposta nell’interesse dell’istante, come nel caso di un’iniziativa edilizia non assentibile all’attualità, in quanto in contrasto con la vigente strumentazione urbanistica e vi sia, in itinere, una modifica di quest’ultima che possa invece permetterne la realizzazione; b) in caso di pendenza di un procedimento avente carattere di pregiudizialità logico-giuridica, come un procedimento di sanatoria della preesistenza.