Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2023, n. 8404

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Diniego – Eccesso di potere – Rilevanza dei vincoli sopravvenuti in procedimenti di sanatoria

Riguardo alla rilevanza dei vincoli sopravvenuti nei procedimenti di sanatoria edilizia, deve rilevarsi che:

a) nel caso di sopravvenienza di un vincolo di protezione, l’Amministrazione competente ad esaminare l’istanza di condono proposta ai sensi delle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994 deve acquisire il parere della Autorità preposta alla tutela del vincolo sopravvenuto, la quale deve pronunciarsi tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui esercita i propri poteri consultivi; b) per quanto sussista l’onere procedimentale di acquisire il necessario parere in ordine alla assentibilità della domanda di sanatoria – a prescindere dall’epoca d’introduzione del vincolo – l’Autorità preposta deve esprimere non una valutazione di conformità delle opere alle predette previsioni, trattandosi di un vincolo non esistente al momento della loro realizzazione, bensì un parere di compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio abusivo; c) quando le previsioni di tutela sono sopraggiunte alla realizzazione dell’intervento edilizio, la valutazione paesaggistica non può compiersi come se l’intervento sia ancora da realizzare, specialmente nei casi in cui le previsioni di tutela successivamente sopraggiunte ad integrare la disciplina dell’area risultano del tutto incompatibili con la tipologia dell’intervento già realizzato.

Il sopravvenuto regime di inedificabilità dell’area non può considerarsi una condizione ex se preclusiva e insuperabile alla condonabilità degli edifici già realizzati, dovendo l’Amministrazione valutare se vi sia compatibilità tra le esigenze poste a base del vincolo – anche sulla salvaguardia della pubblica incolumità – e la permanenza in loco del manufatto abusivo.

Il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà o per disparità di trattamento non è predicabile per gli atti vincolati, tra i quali vanno annoverati anche i provvedimenti di diniego del condono edilizio, in relazione all’insussistenza di un presupposto legale di sanabilità delle opere abusive; in particolare, l’illegittimità per disparità di trattamento è configurabile solo in casi macroscopici in cui sia riscontrabile un’assoluta identità delle situazioni di fatto prese in considerazione, tali da far ritenere del tutto incomprensibile ed arbitraria una diversa valutazione.