Consiglio di Stato, sez. V, 22 agosto 2023, n. 7910

Enti locali – Telecomunicazioni – Enti di telecomunicazioni – Tasse – Canoni – Obbligo COSAP/TOSAP

L’art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche stabilisce che gli enti gestori di reti di comunicazione elettronica sono tenuti a corrispondere solo la Cosap/Tosap, con esclusione di ogni altra tassa, prestazione o canone. L’esclusione riguarda dunque, testualmente, le “prestazioni coattive” di natura pubblicistica; nel caso di specie, invece, si controverte su mere “spese” di trasferimento degli impianti di rete, ossia su costi di esercizio di carattere squisitamente privatistico. In altre parole, il ridetto art. 93 si riferisce agli “oneri impositivi”, non invece ai “costi vivi” afferenti allo spostamento, necessitato da ragioni di interesse pubblico, degli impianti e delle installazioni delle imprese di telecomunicazioni.