Consiglio di Stato, sez. III, 28 agosto 2023, n. 7989
Attività produttive – Somministrazione – Commercio – Licenza di somministrazione – Qualificazione – Autorizzazione di polizia
La licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è qualificabile come autorizzazione di polizia e, in quanto tale, soggetta alle misure sanzionatorie – sospensione o revoca – previste in generale dall’art. 10 del T.u.l.p.s. qualora ricorra un’ipotesi di abuso; ciò in quanto, la successiva legge 25 agosto 1991, n. 287 – che ha aggiornato la normativa sull’insediamento e sull’attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – non ha invero comportato l’estromissione della materia di somministrazione alimentare al pubblico dall’ambito di applicazione del T.u.l.p.s..
La legittimità della misura sanzionatoria della sospensione della licenza ricorre, ai sensi dell’art. 10 del r.d. n. 773 del 1931, non solo nei casi di abuso del titolo, ma anche nelle ipotesi in cui la condotta del titolare il titolo abilitativo sia improntata alla violazione delle modalità di svolgimento del servizio. Le autorizzazioni di polizia devono, infatti, essere utilizzate conformemente alle prescrizioni contenute nelle leggi e nelle fonti sub-primarie, dovendosi ritenere che la violazione di tale corpus normativo configuri un uso certamente anomalo e, quindi, un evidente abuso del titolo, da sanzionare alla stregua dell’art. 10 richiamato.