Tar Campania, Napoli, sez. III, 22 agosto 2023, n. 4843

Titolo edilizio – Annullamento – Abuso edilizio – Interventi successivi

Il provvedimento di annullamento di concessione edilizia illegittima è da ritenersi in re ipsa correlato alla necessità di curare l’interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino della legalità violata, atteso che il rilascio del titolo edilizio comporta la sussistenza di una permanente situazione contra legem e di conseguenza ingenera nell’Amministrazione il potere-dovere di annullare in ogni tempo la concessione illegittimamente assentita.

La demolizione dell’opera principale non fa venire meno l’abusività degli interventi realizzati successivamente, poiché essa inevitabilmente si ripercuote sulla costruzione realizzata successivamente senza alcun titolo abilitativo. Gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dall’opera principale, alla quale ineriscono strutturalmente.

In presenza di manufatti abusivi, non sanati, né condonati, gli interventi ulteriori pure riconducibili nella loro oggettività alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione.

In pendenza di istanza di condono, gli unici interventi edilizi consentiti sul manufatto abusivo sono quelli diretti a garantirne l’integrità e la conservazione, nell’ambito dei quali non può contemplarsi la relativa demolizione in vista della ricostruzione, né totale, né parziale.