Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 16 agosto 2023, n. 2043

Pianificazione urbanistica – Discrezionalità – Onere motivazionale attenuato – Osservazioni del privato

Le scelte poste in essere dall’Amministrazione negli atti di pianificazione generale non devono essere sorrette dalla dettagliata spiegazione di ogni specifica determinazione ivi assunta, risultando invece sufficiente un’esposizione complessiva dei criteri e principi fondamentali che hanno ispirato la redazione dell’atto.

Le osservazioni presentate dall’interessato in sede di pianificazione, in quanto mero apporto del privato, non richiedono, ai fini della legittimità dell’operato della PA, una puntuale motivazione in ordine alla non condivisione delle stesse, risultando sufficiente che emerga dagli atti come detti contributi siano stati valutati e ritenuti non idonei ad orientare diversamente la soluzione adottata dall’Amministrazione.