Consiglio di Stato, sez. VII, 31 luglio 2023, n. 7418
Abuso edilizio – Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia – Ratio e finalità
La nozione di “vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia” di cui all’articolo 27 del d.P.R. 380 del 2001 ha valenza ampia e onnicomprensiva e non resta limitata ai soli casi di conclamato abuso edilizio. Invero, l’attività di vigilanza in parola mira in generale ad assicurare la rispondenza dell’attività edilizia “alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”. Pertanto, si tratta di una previsione di ampiezza tale da non restare limitata al solo ambito dell’attività edilizia strictu sensu ‘abusiva’, ma tale da ricomprendere anche ogni più estesa forma di controllo (quale quella finalizzata – secundum legem – ad assicurare che il soggetto, il quale intraprende un’attività edilizia – in principio, del tutto legittima – sia a ciò pienamente legittimato).