Corte dei conti, Sezione di controllo per la regione Siciliana, 23 giugno 2023, n. 178
Riconoscimento debiti fuori bilancio – Parere – Controllo collaborativo – Funzione consultiva – Contratto nullo – Ambito di applicazione oggettiva dell’art. 194, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 267
Il riconoscimento del debito fuori bilancio, nella fattispecie disciplinata dall’art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL, è ammissibile – senza effetti sananti – nell’ipotesi di nullità del contratto, a condizione che sussistano gli inderogabili presupposti di legge della «utilità e arricchimento per l’ente» e della inerenza all’«espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza», i quali richiedono una completa istruttoria e un’analitica motivazione, soprattutto laddove il vizio di validità e d’efficacia negoziale risulti connesso all’illiceità della causa o dei motivi, oppure ancora del suo oggetto.