Usi civici

Giu 23, 2023

Corte Costituzionale, 15 giugno 2023, n.  119

Usi civici – Domini collettivi – Disciplina – Beni collettivi

L’art. 3, comma 3, della legge n. 168 del 2017 si pone in contrasto con gli artt. 3 e 42, secondo comma, Cost., nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall’art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati

In caso di alienazione delle terre di proprietà privata, i diritti di uso civico seguono il bene e i componenti della collettività continuano a poter esercitare tutte le facoltà che gli usi civici conferiscono loro. Al contempo, il diritto di proprietà circola preservando sulla terra il vincolo paesaggistico, che impedisce al proprietario di apportare modificazioni pregiudizievoli per gli usi civici. Di conseguenza, chiunque acquisti il fondo non può compiere alcun atto che possa compromettere il pieno godimento promiscuo, nonché il valore paesistico ambientale correlato alla conservazione degli usi civici. Il regime di inalienabilità delle terre di proprietà privata su cui insistono usi civici si dimostra totalmente estraneo alla tutela di interessi generali sotto qualunque prospettiva lo si consideri: l’inalienabilità non ha alcuna ragionevole connessione con lo scopo di assicurare la funzione sociale della proprietà privata. Conclusivamente, la norma censurata determina una irragionevole conformazione e, di riflesso, una illegittima compressione della proprietà privata.