Tar Toscana, Firenze, sez. IV, 20 giugno 2023, n. 615

Demanio – Servitù pubblica di passaggio su strada privata – Potere autotutela possessoria

Nell’intento di ripristinare la viabilità di una strada sottoposta ad uso pubblico, alterata da terzi e così reintegrare la collettività nel godimento del bene, a tutela della libera circolazione e della sicurezza, il Sindaco può utilizzare il potere di autotutela possessoria di cui all’art. 378 della L. 2248/1865. L’autotutela possessoria in via amministrativa “iure publico”, finalizzata all’immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, costituisce l’espressione di un potere generale desumibile dagli artt. 823 e 825 c.c., nonché dall’art. 378, secondo comma, L. n. 2248/1865, allegato F, da esercitare nell’ipotesi di turbative che impediscano o rendono disagevole il normale godimento del passaggio pubblico e, ciò, anche a prescindere dall’effettiva esistenza di un diritto reale di servitù pubblica di passaggio o dell’esistenza di una pubblica via vicinale.

Secondo un costante orientamento giurisprudenziale perché si costituisca una servitù pubblica di passaggio su una strada privata, è necessario che concorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) l’uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui; 2) l’oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l’esercizio della servitù; 3) il protrarsi dell’uso per il tempo necessario all’usucapione.