Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto, 3 aprile 2023, n. 90

Assunzione di personale – Ambito di applicazione del divieto di assunzione di personale ai sensi dell’art. 9 comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016 – Termine di approvazione del bilancio preventivo per gli enti locali – Limiti all’assunzione di personale in capo ad Enti locali – Approvazione e aggiornamento del PIAO

La Sezione regionale di controllo per il Veneto, ai fini dell’applicazione del divieto di cui all’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ha affermato il seguente principio di diritto: il termine di approvazione del bilancio di previsione va individuato alla luce dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, ossia al 31 dicembre oppure al diverso termine eventualmente differito così come avvenuto, per l’esercizio 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al 30 aprile 2023. Sulla base del predetto principio di diritto, l’ente locale, nelle more della scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione, potrà procedere con l’assunzione di personale, a tempo indeterminato o determinato, purché siano soddisfatti tutti gli altri vincoli vigenti in materia come, ad esempio, l’aver approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale, ora confluito nel cd. PIAO che funge da condicio sine qua non per ogni eventuale procedura assunzionale di personale nella pubblica amministrazione, indipendentemente dalle modalità di acquisizione.