Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, 19 agosto 2026, n. 24707
Usi civici – Qualitas soli – Qualitas fundi – Controversia tra privati – Giurisdizione ordinaria – Commissario per la liquidazione degli usi civici – Accertamento incidentale – Opposizione all’esecuzione – Sospensione necessaria – Pregiudizialità – Regolamento di competenza – Conversione in regolamento di giurisdizione – Art. 295 c.p.c. – Art. 41 c.p.c. – Art. 42 c.p.c.
La Cassazione ha statuito che in materia di usi civici, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra privati nella quale l’accertamento della natura demaniale o gravata da uso civico del terreno, dedotto al solo fine di contestare il diritto fatto valere dalla controparte, assuma carattere meramente incidentale. La giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici ricorre, invece, quando l’accertamento della “qualitas soli” sia richiesto in via principale dal titolare o dall’utente del diritto di uso civico. Ne consegue che il giudice ordinario, essendo tenuto a risolvere incidentalmente tale questione, non può sospendere il processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in attesa della decisione del Commissario, in difetto di un rapporto di necessaria pregiudizialità.
