Tar Sicilia, Catania, sez. II, 30 luglio 2026, n. 2291
Occupazione illegittima – Potere di fatto – Atti corrispondenti all’esercizio del possesso – Abuso – Attività di rimessa di veicoli – Potere prefettizio di sospensione o divieto – Ratio
Come precisato in plurime occasioni dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., n. 5410/2025) in tema di occupazione illegittima, premesso che la condotta illecita della Pubblica Amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare, quale che ne sia la forma di manifestazione (occupazione usurpativa, acquisitiva o appropriativa, vie di fatto), l’acquisizione del fondo, ove il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente in forma di detenzione – in presenza di validi provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità, decreto di occupazione d’urgenza, ecc.) – il prolungarsi della detenzione o il compimento di atti corrispondenti all’esercizio del possesso, quali la realizzazione dell’opera pubblica e la irreversibile trasformazione del bene, di per sé, denotano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene e non trasformano la detenzione in possesso, richiedendosi, a tal fine, la prova del compimento di attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario-possessore.
Il potere prefettizio di sospensione o divieto dell’attività di rimessa di veicoli previsto dal D.P.R. n. 480/2001 è legato a specifiche e motivate esigenze di pubblica sicurezza, mentre il potere sostanzialmente esercitato dal Comune in relazione alla segnalazione certificata di inizio attività si riferisce alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dell’attività alla luce della disciplina urbanistico-edilizia, anche in relazione alla legittima disponibilità del bene da parte del segnalante.
