Tar Sicilia, Catania, sez. III, 13 luglio 2026, n. 2060

Procedimento amministrativo – Termine finale – Natura giuridica – Violazione – Effetti giuridici – Risarcimento del danno da ritardo – Presupposti – Onere probatorio – Spettanza del bene sostanziale della vita – Conferenza di servizi – Normativa nazionale e della Regione Sicilia

Come è noto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che, in mancanza di una espressa previsione contraria, alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegua l’illegittimità dell’atto tardivo, trattandosi di una regola di comportamento e non di validità dell’atto.

L’art. 19 della L.R. 7/2019, che disciplina la conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona nella Regione Sicilia, prevede, al secondo comma, che “I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento”.

L’art. 14-ter della L. 241/1990, che detta le regole per tale tipologia di conferenza in ambito nazionale, prevede, al secondo comma, nella sua attuale formulazione, che “I lavori della conferenza si concludono non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all’articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in sessanta giorni. Resta fermo l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento”.

In assenza di una indicazione espressa di perentorietà dei termini sopra riportati, il cui superamento non viene accompagnato da una sanzione invalidante l’atto finale adottato in “ritardo”, vi è quindi da ritenere che il termine di conclusione del relativo procedimento abbia natura ordinatoria e acceleratoria.

Il decorso del termine per l’adozione della conclusione finale della conferenza, pertanto, non determina la perdita del potere di provvedere in capo all’amministrazione procedente o l’inefficacia della determinazione conclusiva.

Esso, tuttavia, non è privo di effetti in quanto la parte interessata, una volta decorso il termine, può ben attivare la tutela relativa all’obbligo di provvedere sul silenzio inadempimento, potendo altresì dimostrare l’insorgenza di un danno da ritardo.

L’ordinamento valorizza ai fini risarcitori la violazione del termine di conclusione del procedimento solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui si dimostri che il ritardo accumulato dall’amministrazione abbia inciso sul bene della vita che il privato avrebbe potuto conseguire.

Più specificatamente, “il risarcimento del danno per il silenzio serbato dall’Amministrazione su un’istanza del privato, anche ammesso che i presupposti per configurare il silenzio inadempimento sussistano, equivale al risarcimento di un danno per ritardo nel provvedere e come tale non può essere accordato se non viene dimostrata la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero se non si dimostra che, con ragionevole probabilità, l’Amministrazione avrebbe dovuto accogliere l’istanza del privato, sulla quale non ha provveduto, e accordargli così il bene della vita con essa richiesto

In tema di danno da ritardo, quanto al giudizio sulla spettanza del bene della vita, si richiede, per valutarne la sussistenza, il concreto esercizio della funzione amministrativa in senso favorevole all’interessato, ovvero il suo esercizio virtuale, in sede di giudizio prognostico da parte del giudice investito della richiesta risarcitoria; invero, l’ingiustizia del danno e, quindi, la sua risarcibilità per il ritardo dell’azione amministrativa, è configurabile solo ove il provvedimento favorevole sia stato adottato, sia pure in ritardo, dall’autorità competente, ovvero avrebbe dovuto essere adottato, sulla base di un giudizio prognostico effettuabile sia in caso di adozione di un provvedimento negativo sia in caso di inerzia reiterata, in esito al procedimento.

La giurisprudenza ha ulteriormente precisato, al riguardo, che il riconoscimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non è avulso da una valutazione di merito della spettanza del bene sostanziale della vita e, dunque, dalla dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento fosse probabilmente destinata ad un esito favorevole, posto che l’ingiustizia e la sussistenza del danno non possono presumersi iuris tantum in relazione al mero fatto temporale del ritardo o del silenzio nell’adozione del provvedimento.