Tar Piemonte, Torino, sez. II, 7 luglio 2026, n. 1575
Procedimento amministrativo – Procedimento semplificato – Riadozione dell’atto annullato – Ratio – Presupposti – Ambito di applicazione – Estensione – Ammissibilità – Passaggio in giudicato della sentenza – Non necessarietà
Il procedimento semplificato di cui all’art. 21-decies della legge 7 agosto 1990, n. 241 non è subordinato al passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, potendo l’amministrazione procedere all’immediata riadozione del provvedimento anche a seguito di sentenza non definitiva, ferma la necessità di motivare in ordine alla necessità ed indifferibilità sulla base degli interessi pubblici e privati coinvolti ed avendo riguardo al residuo grado di incertezza in merito all’adeguamento alla pronuncia del giudice, con salvezza degli atti già emanati e non colpiti dalla sentenza di annullamento.
L’istituto della riadozione dell’atto annullato di cui all’art. 21-decies della legge 7 agosto 1990, n. 241 è applicabile non solo ai procedimenti autorizzatori e alle valutazioni di impatto ambientale espressamente richiamati dalla norma in via esemplificativa, ma a tutte le fattispecie nelle quali l’amministrazione sia chiamata a riesercitare un potere discrezionale a seguito di annullamento, purché i vizi siano emendabili e non siano intervenute sopravvenienze ostative.
L’art. 21-decies della legge 7 agosto 1990, n. 241 esprime un principio generale di semplificazione e conservazione dell’azione amministrativa, consentendo la riadozione del provvedimento a seguito di annullamento giurisdizionale mediante la salvezza degli atti endoprocedimentali non viziati e la rinnovazione del solo segmento procedimentale affetto da illegittimità.
