Consiglio di Stato, sez. III, 3 agosto 2026, n. 6248

Servizi pubblici – Servizio farmaceutico – Distribuzione delle sedi farmaceutiche – Revisione periodica – Competenza – Ratio  – Cadenza temporale – Silenzio-inadempimento

L’art. 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, impone – invero – ai Comuni di procedere periodicamente alla revisione della pianta organica delle farmacie (specificamente, alla fine di ogni anno “pari”), al fine di verificare la permanenza dell’assetto distributivo del servizio farmaceutico alla luce dei dati demografici e territoriali aggiornati. Si tratta, indubbiamente, di un’attività doverosa, destinata a concludersi mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Ciò nondimeno, l’esistenza dell’obbligo di procedere alla revisione non comporta, di per sé, che l’Amministrazione sia tenuta a provvedere immediatamente a seguito di qualsiasi sollecitazione proveniente dagli interessati. L’esercizio del potere deve, infatti, collocarsi entro la scansione temporale prevista dal legislatore; ed è proprio alla luce di tale disciplina che va verificata la sussistenza del dedotto silenzio-inadempimento.

L’obbligo normativo gravante sul Comune consiste nell’assicurare il periodico aggiornamento della distribuzione delle sedi farmaceutiche e nel concludere il relativo procedimento entro i termini stabiliti dall’ordinamento. Dalla disciplina di settore non è, per contro, desumibile un obbligo di anticipata definizione del procedimento rispetto alla cadenza temporale prevista dalla legge, quali che siano le ragioni in tal senso addotte dagli interessati.