Tar Veneto, Venezia, sez. I, 11 giugno 2026, n. 1266
Procedure ad evidenza pubblica – Lex specialis – Offerta difforme – Espulsione – Soccorso procedimentale – Nozione
La difformità tra offerta e prescrizioni del capitolato impone alla stazione appaltante di escludere l’offerente dalla procedura di gara, senza che rilevi la circostanza che la lex specialis non commini espressamente la sanzione espulsiva per l’offerta che presenti caratteristiche difformi da quelle richieste.
La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di soffermarsi sull’istituto del soccorso procedimentale (da tenere distinto rispetto al soccorso istruttorio che vieta, in sé, qualsiasi tipo di intervento sulle offerte tecniche ed economiche), chiarendo che: – “in linea generale è ammessa la «rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta» (Cons. Stato, Sez. III, 13 dicembre 2018, n. 7039); – in questa direzione: «il soccorso procedimentale […] consiste nella possibilità di richiedere al concorrente di fornire […] chiarimenti volti a consentire l’interpretazione della sua offerta e a ricercare l’effettiva volontà dell’offerente superando le eventuali ambiguità dell’offerta, ciò fermo il divieto di integrazione dell’offerta, senza attingere a fonti di conoscenza estranee alla stessa e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con essa assunta» (Cons. Stato, Sez. V, 4 ottobre 2022, n. 8481); – più in particolare: il «soccorso c.d. procedimentale […] abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica» (Cons. Stato, Sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870); – pertanto: simili chiarimenti o «puntualizzazioni di elementi dell’offerta» non possono tradursi in una operazione di «integrazione o modificazione postuma dell’offerta». Non debbono in altre parole essere apportate «correzioni» nell’offerta medesima (Cons. Stato, Sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680); ciò non solo per ragioni di par condicio competitorum ma anche in forza di un «principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, secondo cui ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione» (Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2023, n. 1482)” (così Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2024, n. 358; cfr., altresì, id., 3 febbraio 2025, n. 804; id., 9 gennaio 2025, n. 140).
