Tar Sicilia, Catania, sez. I, 1 aprile 2025, n. 1097
Edifici adibiti ad attività commerciali o produttive – Adeguamento igienico-sanitario – Autorizzazione – Presupposti – Normativa Regione Sicilia – Criteri interpretativi
L’art. 20 comma 7 della l.reg. Sicilia 16 aprile 2003, n. 4, secondo cui “I proprietari di edifici regolarmente realizzati adibiti esclusivamente ad attività commerciali o produttive possono regolarizzare, previa richiesta di autorizzazione, le opere eseguite per l’adeguamento degli stessi edifici a sopravvenute norme di sicurezza e/o igienico-sanitarie con il limite del 10 per cento della superficie utile inizialmente assentita e per un massimo di sessanta metri quadri” deve essere intesa in senso dinamico e funzionale poiché la norma, per operare, non presuppone l’immodificabilità delle preesistenze edilizie, limitandosi ad ancorare la possibilità di adeguamento per gli “edifici regolarmente realizzati adibiti esclusivamente ad attività commerciali o produttive”.