Consiglio di Stato, sez. II, 23 aprile 2025, n. 3497
Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Impianti fotovoltaici – Trasferimento della titolarità – Condizioni tariffarie – Vantaggi per gli Enti locali
Qualora un Comune trasferisca ad un terzo la titolarità di un impianto fotovoltaico, il subentrante non ha diritto al mantenimento delle originarie condizioni tariffarie, derivanti dalla mancata applicazione della rimodulazione introdotta dall’art. 26, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91; poiché l’esenzione dall’obbligo di tale rimodulazione tariffaria, di cui all’art. 22-bis del successivo d.l. 12 settembre 2014, n. 133, si applica solo a enti locali e scuole e non può essere trasferita a un qualsiasi operatore economico unitamente all’impianto, neanche qualora il G.S.E. (gestore dei servizi energetici) abbia autorizzato il trasferimento, atteso che tale atto non può legittimare una tariffa più vantaggiosa, che il legislatore ha inteso riservare solo a determinati soggetti.