Tar Campania, Napoli, sez. V, 24 marzo 2025, n. 2502

RSU – Abbandono – Ordinanza di rimozione ex art. 192 cod. amb. – Danno all’immagine – Responsabilità civile – Danno conseguenza – Onere probatorio – Diritto di cronaca

Non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni connessa al presunto danno all’immagine conseguente alla adozione di una ordinanza di rimozione dei rifiuti ex art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente) qualora l’articolo di stampa si limiti a riportare il contenuto del provvedimento impugnato e non risultino violati i parametri elaborati dalla giurisprudenza in materia di diritto di cronaca, quali la rilevanza sociale dell’argomento, l’informazione rispondente alla verità obiettiva, l’uso di espressioni corrette in relazione ai correnti livelli di decenza espressiva.

Non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni connessa al presunto danno non patrimoniale all’immagine conseguente alla adozione di una ordinanza di rimozione dei rifiuti ex art. 192 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente) qualora il danneggiato non fornisca la prova del presupposto rappresentato dal “danno-conseguenza”, che non può essere superata invocando la liquidazione equitativa del quantum risarcitorio, trattandosi di uno degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità amministrativa da illecito civile ex artt. 2043 del codice civile.