Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. sez. giurisdizionale, 24 febbraio 2025, n. 108

Servizi pubblici – Affidamento ed esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia europea – Principio di rotazione – Derogabilità – Onere motivazionale rafforzato

Seppure l’art. 128 del d.lgs. n. 36/2023 inerente ai servizi alla persona non richiama le regole generali degli affidamenti sotto-soglia di cui agli artt. 48 e ss., ciò non esonera l’ente affidatario dall’obbligo di motivare adeguatamente circa la modalità di affidamento prescelta, che deve rispettare anche gli speciali principi di cui al c.3 dell’art. 128.

Se è vero che il principio di rotazione trova comunque ingresso nella disciplina degli affidamenti inerenti ai servizi sociali sotto soglia a prescindere da un espresso richiamo in forza della previsione generale di cui all’art. 49, c. 1 del codice contratti, è, altresì, vero che gli affidamenti relativi ai servizi alla persona sotto soglia soggiacciono ad una regolamentazione composita come risultante dalla combinazione della disciplina di carattere generale, comprensiva anche del principio di rotazione, e di quella di carattere speciale, contenuta nell’art. 128 del codice. Pertanto, l’interpretazione logico-sistematica del c. 8 dell’art. 128 impone che per l’affidamento e l’esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia europea, l’Amministrazione ben può derogare al principio generale di rotazione, previa adeguata motivazione, al fine di osservare i principi e i criteri di cui al c. 3 sopra menzionati.

Inoltre, ciò che costituisce ‘urgenza’ in una fattispecie concreta non necessariamente si deve considerare tale nel reiterarsi nel tempo dell’affidamento e che – in via generale ed astratta – l’obbligo di motivazione nell’ipotesi di affidamento diretto, anche in deroga al principio di rotazione, con riferimento ai parametri indicati nel c. 3 dell’art. 128 cit., è teso ad evitare la reiterazione ad nutum dell’affidamento diretto al medesimo operatore, in violazione del principio generale dell’accesso al mercato di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 36/2023.