Consiglio di Stato, sez. V, 5 giugno 2025, n. 4878

Pubblico impiego – Enti locali – Procedure di assunzione – Formazione elenco idonei – Interpello – Necessaria rinnovazione

L’istituto introdotto dall’art. 3-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (“selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione degli enti locali”) si caratterizza dal punto di vista procedimentale, per la presenza di due momenti significativi, il primo costituito dalla selezione unica per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, che attribuisce la possibilità di partecipare agli interpelli. Il secondo è dato dallo svolgimento dell’interpello, cui deve ricorrere l’ente interessato per poter attingere all’elenco (in mancanza di graduatorie di concorso in corso di validità). Se più soggetti iscritti nell’elenco manifestano interesse all’assunzione, l’ente locale procede a valutarne le candidature con modalità semplificate, effettuando una prova selettiva scritta o orale, diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura “del posto disponibile”.

All’interpello disciplinato dall’art. 3-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 non risulta applicabile il principio elaborato in via giurisprudenziale secondo il quale è da ritenere illegittima la determinazione dell’amministrazione di bandire un nuovo concorso, a fronte dell’esistenza di una graduatoria ancora vigente per la medesima figura professionale, nonché sussistendo la sostanziale coincidenza tra le prove previste nei due bandi, posto che lo stesso  non dà luogo a una graduatoria che conserva efficacia nel tempo, dovendo essere rinnovato ogni volta che l’amministrazione individua un’esigenza assunzionale.