Tar Lazio, Roma, sez. IV ter, 14 luglio 2025, n. 13876

Procedimento amministrativo – Provvedimento finale – Mero ritardo – Domanda di indennizzo – Condizioni – Differenze dal risarcimento – Potere sostitutivo – Termine perentorio

Quanto alla domanda di indennizzo da ritardo mero, disciplinato nei suoi termini generali dall’art. 2 bis, co. 1 bis della l. n. 241/1990, deve osservarsi, in proposito, che mentre il risarcimento presuppone la prova del danno e del comportamento colposo o doloso dell’amministrazione, nonché del nesso di causalità, la fattispecie dell’indennizzo da ritardo prescinde dalla dimostrazione dei suddetti elementi, essendo sufficiente il solo superamento del termine di conclusione del procedimento.

Tuttavia, la possibilità di conseguire l’indennizzo da mero ritardo è condizionata alla previa tempestiva attivazione del potere sostitutivo di cui all’art. 28 del d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla l. n. 98 del 2013, il quale prevede, al comma 2, che «al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della l. n. 241 del 1990», richiedendo l’emanazione del provvedimento non adottato. L’indennizzo per il danno c.d. da mero ritardo richiede quindi che il privato attivi il potere sostitutivo nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.