Corte costituzionale, 10 luglio 2025 n. 106

Pubblico impiego – Contrattazione collettiva – Operai idraulico-forestali – Applicazione del CCNL “Funzioni locali” – Legge Regione Calabria – Ricorso statale inammissibile per difetto di motivazione – Coordinamento della finanza pubblica

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro l’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Calabria 8 luglio 2024, n. 27, recante modifiche alla legge regionale n. 25 del 2013 (in materia di forestazione). La disposizione impugnata ha previsto che il personale addetto alla sorveglianza idraulica, dipendente dell’Azienda Calabria Verde, sia inquadrato secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) “Funzioni locali” 2019-2021, di diritto pubblico, in luogo del CCNL di natura privatistica previsto per gli addetti ai lavori idraulico-forestali.

La Corte ha ritenuto inammissibile la questione per difetto di motivazione, osservando che il ricorso statale non contiene un’adeguata ricostruzione del complesso quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. In particolare, il Governo non ha chiarito per quale ragione dovrebbe continuare ad applicarsi, nel caso di specie, la contrattazione collettiva di diritto privato, né ha tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale che, in più occasioni, ha condannato l’Azienda Calabria Verde ad applicare il CCNL di diritto pubblico del comparto “Funzioni locali”.

La Corte ha sottolineato che, in un settore connotato da una pluralità di regimi contrattuali e da una persistente sovrapposizione tra modelli pubblicistici e privatistici, l’onere motivazionale gravante sul ricorrente risulta tanto più stringente. In assenza di un confronto puntuale con la normativa e la giurisprudenza di settore – inclusa la giurisprudenza della Corte di cassazione che ha dato impulso all’intervento legislativo regionale – non è possibile per il giudice costituzionale procedere a un esame nel merito.

Parimenti inammissibile è stata ritenuta la censura relativa all’articolo 2 della medesima legge, che esclude la creazione di nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato che il ricorrente si è limitato ad affermazioni generiche circa l’aumento di spesa derivante dall’applicazione del CCNL “Funzioni locali”, senza dimostrare in concreto tale aggravio e, soprattutto, senza individuare quali principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, fissati dalla normativa statale, sarebbero stati violati.