Corte costituzionale, 10 luglio 2025 n. 104
Enti locali – Attività commerciali – Pubblici esercizi – Gioco d’azzardo – Contrasto alla ludopatia – Divieto generalizzato di messa a disposizione di apparecchiature – Eccessiva onnicomprensività – Illegittimità costituzionale – Necessità di nuove misure proporzionate
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (cd. “decreto Balduzzi”), convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nella parte in cui vietava la messa a disposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al gioco, sia legale che illegale, senza distinguere tra destinazioni occasionali o permanenti.
La Corte ha riconosciuto che la finalità perseguita dal legislatore – il contrasto alla ludopatia – è legittima e meritevole di tutela, ma ha rilevato l’irragionevolezza e il difetto di proporzionalità della disposizione impugnata, in quanto eccessivamente inclusiva. La norma, infatti, colpiva indiscriminatamente una pluralità di condotte eterogenee per grado di offensività e rilevanza sociale, non operando alcuna distinzione tra utilizzi occasionali o sistematici delle apparecchiature, né tra giochi leciti e illeciti.
A seguito della declaratoria di illegittimità, la Corte ha altresì esteso la propria decisione alla sanzione amministrativa prevista in via consequenziale dall’articolo 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui stabiliva una sanzione fissa di 20.000 euro per la violazione del divieto dichiarato incostituzionale. La Corte ha infine ribadito che spetta al legislatore adottare misure ulteriori e adeguate al contrasto della ludopatia, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.