Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. I, 26 giugno 2025, n. 17182
Enti locali – Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – COSAP – Occupazione del suolo pubblico – Presupposto oggettivo – Canone dovuto anche in assenza di espressa previsione regolamentare – Irrilevanza della concessione formale – Inammissibilità della rinuncia dell’ente impositore
Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è dovuto per tutte le forme di occupazione del suolo pubblico e degli spazi sovrastanti, compresi striscioni, gonfaloni e stendardi, indipendentemente dalla loro espressa menzione nel regolamento comunale attuativo, in quanto il presupposto oggettivo del canone risulta integrato dall’occupazione del demanio pubblico con qualsiasi modalità.
Il regolamento comunale non può escludere specifiche tipologie di occupazione dall’assoggettamento al canone sostitutivo della TOSAP, poiché il COSAP è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta nel caso di occupazione abusiva, dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto in relazione all’utilizzazione particolare che ne trae il singolo, risultando irrilevante la mancanza di una formale concessione quando sussista un’occupazione di fatto del suolo pubblico. L’obbligazione di corrispondere il canone nasce con l’occupazione del demanio pubblico, con o senza titolo, e non con il mero accertamento, mentre il diritto al canone e la sua determinazione non possono essere oggetto di rinuncia né di trattativa privata da parte della pubblica amministrazione.
L’eventuale inerzia del Comune nell’esazione del canone non comporta rinuncia al credito, non essendo ipotizzabile una rinuncia per facta concludentia che richiederebbe per la pubblica amministrazione la forma scritta, e tale inerzia rileva esclusivamente se protratta oltre i termini di prescrizione del credito. La modifica regolamentare che introduce criteri specifici di determinazione della base imponibile per particolari mezzi pubblicitari non costituisce introduzione di un nuovo presupposto oggettivo del canone, ma rappresenta mera precisazione tecnica sui criteri di calcolo già applicabili in base ai principi generali della disciplina COSAP.