Corte costituzionale, 3 luglio 2025 n. 96

Immigrazione – Trattenimento nei CPR – Centri di permanenza per i rimpatri – Riserva assoluta di legge – Diritti fondamentali delle persone trattenute – Normativa carente – Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale – Necessità di intervento del legislatore

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione), sollevate dal Giudice di pace di Roma in riferimento a numerosi parametri costituzionali e convenzionali, tra cui gli articoli 13, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU), nonché gli articoli 2, 3, 10, secondo comma, 24, 25, primo comma, 32 e 111, primo comma, della Costituzione.

Le questioni erano state sollevate in sede di convalida del trattenimento di cittadini stranieri presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR), denunciando l’assenza di una disciplina di rango primario sulle modalità della misura, in violazione della riserva assoluta di legge in materia di libertà personale, e la mancanza di tutele equivalenti a quelle previste per i detenuti;

La Corte ha riconosciuto che il trattenimento presso i CPR incide sulla libertà personale e che la normativa vigente risulta lacunosa, in quanto rimette la disciplina dei «modi» della restrizione della libertà a fonti subprimarie e a provvedimenti amministrativi, senza definire adeguatamente i diritti delle persone trattenute. Tuttavia, ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate ai sensi degli articoli 13, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., ritenendo che non spetti alla Corte sostituirsi al legislatore, cui compete il dovere costituzionale di colmare la lacuna normativa con una disciplina compiuta, idonea a garantire il rispetto della dignità e dei diritti fondamentali della persona trattenuta;

Sono state parimenti dichiarate inammissibili le censure fondate su ulteriori parametri costituzionali (artt. 2, 3, 10, 24, 25, 32 e 111 Cost.) per incompletezza della ricostruzione normativa da parte del giudice rimettente. In particolare, non è stata considerata l’operatività di strumenti giurisdizionali ordinari e cautelari, tra cui l’articolo 2043 c.c. per il risarcimento dei danni e l’articolo 700 c.p.c., che può essere attivato per ottenere tutela preventiva contro lesioni ai diritti fondamentali subite nel corso del trattenimento.

La Corte ha dunque ribadito che spetta al legislatore colmare il vuoto di tutela emerso, nel rispetto della riserva di legge e dei principi costituzionali, senza che ciò possa essere supplito in via giurisprudenziale.