Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. I, 26 maggio 2025, n. 13936
Enti locali – Controllo – Responsabilità solidale – Servizi socio-assistenziali – Comuni aderenti ad un consorzio privo di rilevanza economica – Gestione
I consorzi tra enti locali per la gestione di servizi privi di rilevanza economica, come quelli socio-sanitari, sono regolati da una disciplina pubblicistica tendenzialmente esaustiva, dettata dagli artt. 31, 113-bis e 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). Essa attribuisce al consorzio personalità giuridica autonoma e responsabilità patrimoniale distinta da quella dei singoli Comuni, i quali non possono essere automaticamente chiamati a rispondere delle obbligazioni contratte dal consorzio, salvo diversa previsione statutaria o contrattuale.
L’applicazione della disciplina privatistica prevista per i consorzi ex art. 2615 cod. civ. risulta incompatibile con la logica pubblicistica che governa i consorzi tra enti locali, specialmente in settori come quello dell’assistenza sociale, che perseguono finalità non economiche e si avvalgono di risorse pubbliche. L’estensione ai Comuni consorziati della responsabilità per obbligazioni assunte dal consorzio violerebbe la distinzione tra i centri di imputazione giuridica e determinerebbe un’alterazione delle rispettive competenze.