Corte costituzionale, 1 luglio 2025 n. 91

Enti locali – Bilancio in riequilibrio – Mancata approvazione – Scioglimento del consiglio comunale – Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale – Salvaguardia degli equilibri finanziari e buon andamento dell’amministrazione

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 262, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali – TUEL), sollevate dal TAR Campania, nella parte in cui prevede lo scioglimento del consiglio comunale che non approvi nei termini l’ipotesi di bilancio in riequilibrio.

La Corte ha ritenuto infondate le censure evidenziando come la norma impugnata configuri un meccanismo chiaro, oggettivo e privo di discrezionalità arbitraria. Il legislatore ha agito razionalmente nel prevedere che la reiterata violazione degli obblighi connessi all’approvazione del bilancio, quale atto essenziale del mandato elettivo, comporti lo scioglimento dell’organo consiliare, in quanto sintomo di un venir meno del rapporto fiduciario tra amministratori e cittadini;

Secondo la Corte, lo scioglimento rappresenta una misura estrema, ma legittima, tra gli strumenti di salvaguardia dell’autonomia e dell’efficienza amministrativa, volta a garantire il ripristino degli equilibri finanziari dell’ente, condizione necessaria per il corretto esercizio del mandato elettivo e per la stessa sopravvivenza dell’ente territoriale.

In questo quadro, lo scioglimento rappresenta un’estrema ratio tra gli strumenti a tutela dell’autonomia e dell’efficienza amministrativa, la cui finalità risiede proprio nel principio per cui la salvaguardia degli equilibri finanziari costituisce presupposto stesso del mandato elettivo.

La disposizione si fonda, dunque, sulla necessità di assicurare il buon andamento dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, e tutela l’interesse collettivo al risanamento finanziario, che verrebbe compromesso da un consiglio comunale inadempiente e incapace di approvare un bilancio in equilibrio.