Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 21 maggio 2025, n. 13641

Enti locali – Pubblico impiego – Personale – Dirigenti – Incarichi a contratto negli enti locali a tempo determinato – Durata minima inferiore a tre anni

Gli incarichi dirigenziali conferiti a tempo determinato nelle regioni e negli enti locali possono avere una durata inferiore a tre anni non essendo dettata dal legislatore una durata minima, prevista invece per gli incarichi dirigenziali a tempo indeterminato.

Il piano testuale – che non prevede appunto un termine minimo per gli incarichi di cui all’art. 19, co. 6 cit. – va coordinato con quello sistematico, tale per cui quegli incarichi, proprio per la loro specialità ed eccezionalità – riconnessa al coordinarsi dell‘assenza di figure specifiche nella dirigenza di ruolo con l’esperienza e capacità di singoli (esterni o interni alla P.A.) – non soggiacciono alle regole di durata proprie degli ordinari incarichi dirigenziali; viceversa – a parte la durata massima essenziale per assicurare che la P.A, si doti mediante concorso o mobilità delle posizioni di cui ha bisogno – a regolare tali rapporti, proprio per le ragioni del sorgere di essi, sta la disciplina loro propria, anche sul piano contrattuale individuale.