Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 18 giugno 2025, n. 1334
Procedimento amministrativo – Accesso – Ratio – Legittimazione – Mancata detenzione o custodia – Responsabilità della P.A.
L’art. 22, co. 2, L. 241/1990, definisce l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, quale principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza. Il successivo comma 3 afferma il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi.
Quanto alla legittimazione all’accesso, l’art. 22, co. 1, lett. b), L. n. 241/1990, menziona tutti i soggetti privati, ivi inclusi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Ove i documenti siano stati indicati puntualmente (quantomeno per categoria), e ove questi rientrino ordinariamente nel patrimonio dell’archivio dell’ente, incombe sulla P.A. resistente l’onere di assumersi la responsabilità di dichiarare la mancata detenzione o custodia dei documenti.