Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 29 aprile 2025, n. 446

Vincolo paesaggistico – Cessazione – Cause – Indeterminatezza dell’oggetto – Nullità parziale – Revoca per sopravvenienze – Inammissibilità

Il vincolo paesaggistico, la cui cessazione è conseguente al solo perimento totale del bene sul quale insiste ed esclusivamente per i beni ricadenti nella tipologia delle così dette “bellezze individue”, di cui alle lettere a) e b) dell’art. 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non può formare oggetto di un provvedimento di revoca per sopravvenienze, ferma restando la possibilità per la Commissione regionale per il paesaggio, ai sensi degli artt. 137 e ss., d.lgs. n. 42 del 2004, di accertare la nullità parziale dell’atto impositivo del vincolo medesimo, limitatamente alle parti che risultino oggettivamente del tutto indeterminate, secondo il combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. e 21-septies l. n. 241 del 1990.